Sì (secondo le disposizioni degli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile).
Se sì, quali sono? Sono atti notarili e anche atti di altre autorità?
In generale tutti gli atti notarili: testamenti, inventari, donazioni, convenzioni matrimoniali, trasferimenti immobiliari, costituzione (e modifica) di società, muti e ipoteche, ecc.
Anche altri pubblici ufficiali, limitatamente ad alcuni settori, possono redigere atti pubblici: i funzionari pubblici (Comune, Ministeri, ecc.), i cancellieri dei tribunali (anche per gli inventari e la rinuncia all’eredità), gli ufficiali giudiziari (atti di protesto o notifiche).